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In evidenza

CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto: sottoscritto il rinnovo del contratto

Nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2026 Il 22 dicembre 2025 Confetra e Manageritalia hanno siglato il verbale di accordo per il rinnovo del contratto per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato che decorrerà dal 1° gennaio 2026.  Le Parti hanno stabilito i nuovi minimi retributivi: - 4.550,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026; - 4.780,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2027; - 5.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2028.  Inoltre, hanno convenuto che le aziende dovranno riconoscere  un credito welfare contrattuale di un valore minimo pari a 2.000,00 euro annui. Nel caso in cui un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dal rinnovo precedente, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo al 31 dicembre 2025, lo stesso verrà riaccreditato nel 2026.  Infine, sono state disposte novità in tema di previdenza complementa

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CCNL Commercio Cifa - Confsal: siglato l'accordo integrativo

Integrata e chiarita la regolamentazione dei permessi retribuiti/ROL E' stato diffuso il testo dell'accordo, siglato a novembre, che costituisce parte integrante del contratto del Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.  Invero, le Parti sociali hanno ritenuto di dover fornire un’interpretazione integrativa relativa alle clausole elastiche nei rapporti a tempo parziale, prevedendo altresì, per le aziende ricomprese nei Comparti Commercio e Servizi, che le ore di lavoro richieste in applicazione delle stesse (che comportano un incremento della durata della prestazione lavorativa) saranno retribuite con una maggiorazione complessiva pari al 36,5%, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Inoltre, è stato disposto che le ore di lavoro supplementare siano retribuite con una maggiorazione pari al 35% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva delle relative incidenze sugli istituti retributivi indiretti e differiti.  Con riferimento alla disciplina dei permessi ROL, è stato previsto un incremento del monte ore an

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CCNL Coni: siglata l'ipotesi di rinnovo

In arrivo aumenti tabellari, welfare e premio di risultato per i lavoratori del settore Lo scorso 19 dicembre 2025 le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Usb, Ugl-Fnos, Fialp-Cisal, Confsal-Fnp e le Associazioni datoriali hanno siglato l'ipotesi di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2018-2021. L'ipotesi ha decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 e prevede specifici incrementi della retribuzione tabellare per tutte le categorie professionali.   Posizione Economica Dal 1° gennaio 2022 Dal 1° gennaio 2023 Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° gennaio 2025 Quadro Super 47.210,47 48.931,15 49.209,09 50.120,38 Quadro 44.066,29 45.672,38 45.931,81 46.782,41 D2 37.924,91 39.307,16 39.530,44 40.262,49 D1 35.254,20 36.539,11 36.746,67 37.427,17 C4 33.077,60 34.283,18 34.477,92 35.116,41 C3 30.551,25 31.664,75 31.844,61 32.434,34 C2 27.878,30 28.894,38 29.058,51 29.596,64 C1 27.400,36 28.399,02 28.560,34 29.089,24 B4 27.099,97 28.087,68 28.247,23 28.770,33 B3 25.408,60 26.334,67 26.484,26 26.974,71 B2 23.306,15 24.155,59 24.292,80 24.742,67 B1 22.

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Artigiani e commercianti: implementata la funzione di rinuncia alla riduzione contributiva

L’esercizio di tale opzione sarà attivo a decorrere dal 1° gennaio 2026 (INPS, messaggio 23 dicembre 2025, n. 3922). L’articolo 1, comma 186 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario. Già con la precedente circolare n. 83/2025, l'INPS aveva comunicato che è possibile rinunciare al beneficio in argomento tramite presentazione di un’apposita domanda e che l’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa (a seguito della rinuncia non è poi possibile accedere nuovamente a tale agevolazione).  Ora con il messaggio in commento, l'Istituto tende noto che la procedura informatica è stata implementata con l’inserimento della funzione di rinuncia, presente all

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